Zona a traffico limitato: il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’Aicai, l’Associazione italiana corrieri aerei internazionali, dando così ragione al Comune.
Citando due sentenze, una del Consiglio di Stato e un’altra del Tar del Piemonte, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto non ha infatti accolto l’istanza delle ditte di distribuzione express, riconoscendo legittimi i diritti speciali o esclusivi riservati a Poste Italiane per il carattere universale del servizio che svolge.
La vicenda ha avuto origine l’1 maggio scorso, quando, scaduta la proroga per l’accesso in ztl ai mezzi dei corrieri aerei, il Comune non ha più rilasciato i permessi per il transito nella zona a traffico limitato, dando così esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, che nel febbraio 2009 aveva accolto l’appello dell’avvocatura comunale e della società Vicenza Logistic Center (“Veloce”) relativo al ricorso dei corrieri aerei contro l’ordinanza sulla circolazione stradale del 29 dicembre 2006.
Con quell’ordinanza, infatti, il Comune, d’accordo con le categorie economiche che siedono nel cda di "Veloce" (Ascom, Assindustria, Confartigianato), per ridurre l'inquinamento e il traffico veicolare nel centro storico, istituì il divieto di accesso in ztl anche ai veicoli dei corrieri aerei, permettendo invece l'accesso solo ai mezzi di Poste Italiane e ai veicoli elettrici della società “Veloce” partecipata dal Comune stesso, mediante la creazione di una piattaforma logistica esterna alla ztl.
L’Aicai si è sempre opposta alle limitazioni dell’ordinanza, ricorrendo al Tar, poi al Consiglio di Stato e infine di nuovo al Tar, su altri aspetti, con un’istanza di sospensiva.
“Le nostre limitazioni sono sempre state riconosciute giustificate sotto tutti i profili, in primis quelli legati alla ‘tutela rafforzata’ di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale e nazionale – dichiara l’assessore alla mobilità, Antonio Dalla Pozza -. Siamo quindi molto soddisfatti di questo nuovo pronunciamento che conferma la bontà di tutta la nostra operazione”.
Citando due sentenze, una del Consiglio di Stato e un’altra del Tar del Piemonte, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto non ha infatti accolto l’istanza delle ditte di distribuzione express, riconoscendo legittimi i diritti speciali o esclusivi riservati a Poste Italiane per il carattere universale del servizio che svolge.
La vicenda ha avuto origine l’1 maggio scorso, quando, scaduta la proroga per l’accesso in ztl ai mezzi dei corrieri aerei, il Comune non ha più rilasciato i permessi per il transito nella zona a traffico limitato, dando così esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, che nel febbraio 2009 aveva accolto l’appello dell’avvocatura comunale e della società Vicenza Logistic Center (“Veloce”) relativo al ricorso dei corrieri aerei contro l’ordinanza sulla circolazione stradale del 29 dicembre 2006.
Con quell’ordinanza, infatti, il Comune, d’accordo con le categorie economiche che siedono nel cda di "Veloce" (Ascom, Assindustria, Confartigianato), per ridurre l'inquinamento e il traffico veicolare nel centro storico, istituì il divieto di accesso in ztl anche ai veicoli dei corrieri aerei, permettendo invece l'accesso solo ai mezzi di Poste Italiane e ai veicoli elettrici della società “Veloce” partecipata dal Comune stesso, mediante la creazione di una piattaforma logistica esterna alla ztl.
L’Aicai si è sempre opposta alle limitazioni dell’ordinanza, ricorrendo al Tar, poi al Consiglio di Stato e infine di nuovo al Tar, su altri aspetti, con un’istanza di sospensiva.
“Le nostre limitazioni sono sempre state riconosciute giustificate sotto tutti i profili, in primis quelli legati alla ‘tutela rafforzata’ di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale e nazionale – dichiara l’assessore alla mobilità, Antonio Dalla Pozza -. Siamo quindi molto soddisfatti di questo nuovo pronunciamento che conferma la bontà di tutta la nostra operazione”.
A cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Vicenza
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