venerdì 5 agosto 2011

Divieto di esercizio di prostituzione in alcune aree della città, il sindaco Variati: “Oggi ho firmato un’ordinanza coraggiosa per salvaguardare dal degrado la nostra città”

Il sindaco Variati ha firmato oggi un ordinanza contingibile ed urgente, che entrerà in vigore domani, con la quale viene vietato l’esercizio della prostituzione all’aperto in alcune aree residenziali della città particolarmente colpite da questo fenomeno.

Si tratta della zona compresa tra la linea ferroviaria Milano-Venezia, via Milano, viale Mazzini, via dei Cairoli, viale del Mercato Nuovo, viale Crispi, Strada delle Cattane, viale del Sole, viale del Sole raccordo nordovest, strada Padana verso Verona, via Vecchia Ferriera, strada della Carpaneda; un’altra zona è racchiusa da corso San Felice e Fortunato, viale Roma, viale Ippodromo, piazzale Bologna, l’intera area di Campo Marzo; inoltre l’ordinanza considera anche via Ponte Furo, piazzetta San Giuseppe, piazzale della Stazione, viale Venezia, viale Eretenio, contrà Mure Pallamaio, viale Margherita oltre che il perimetro compreso tra via dello Stadio, via Bassano, viale GG. Trissino, Campo de Nane, via Zanecchin. 
“Con i poteri di ufficiale di governo oggi firmo un’ordinanza coraggiosa   – spiega il sindaco Achille Variati -. Un’ordinanza contingibile ed urgente che viene emessa anche grazie al coraggio del Prefetto che ha rilasciato la sua autorizzazione esprimendo un parere favorevole. E indispensabile è il coraggio e la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, su cui registro l’impegno del Questore. Ieri, durante il confronto avvenuto nel comitato di ordine pubblico,- continua il sindaco - è emersa la necessità di emettere un provvedimento per fermare la situazione di progressivo degrado che si sta vivendo in alcune zone della città provocato dalla prostituzione su strada. Ho ritenuto necessario emettere ora questa ordinanza visto il recente gravissimo episodio di cronaca sfociato in una sparatoria a Borgo Casale e considerata anche la massiccia presenza di forze dell’ordine in città in questi giorni. E’ ovvio che l’ordinanza avrò bisogno di una continuità e per questo ho scritto al ministro Maroni, oltre che per metterlo a conoscenza del provvedimento, anche per chiedere una presenza stabile dei baschi verdi a Vicenza e per sollecitare le necessità di aumento di organico delle forze di polizia della questura.”
L’ordinanza, che sarà in vigore da domani, sabato 6 agosto, fino al 31 gennaio 2012, prevede che nelle aree segnalate sia vietata la prostituzione. Quindi non sarà consentito sostare, adescare clienti e sarà vietato anche qualsiasi atteggiamento o modalità comportamentale   che possano suggerire l’intenzione di esercitare l’attività della prostituzione consistente nell’offerta di prestazioni sessuali a pagamento.
“Non essendo vietata per legge la prostituzione su strada – ribadisce il sindaco -, non posso vietarla nell’intero territorio comunale. Pertanto ho deciso di impedirla in una parte di città, quella particolarmente colpita e degradata da questo fenomeno e dai suoi corollari di disordine, microcriminalità e persino violenza, come abbiamo visto nei giorni scorsi. L’obiettivo del provvedimento è l’allontanamento delle prostituzione su strada e di conseguenti comportamenti attigui in queste aree auspicando uno spostamento della prostituzione in aree non residenziali”.
 
La violazione dell’ordinanza prevede un’ammenda stabilita dalla giunta nel massimo della possibilità di legge, pari a 500 euro, e l’immediato allontanamento. Se la persona non ottempera all’ordine, stabilito attraverso verbale con conseguente identificazione, verrà applicato l’articolo 650 del codice penale che comporta la denuncia penale per inottemperanza   all’ordine dell’autorità.
A partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, per le prime 48 ore i trasgressori verranno invitati con verbale ad allontanarsi e a cessare il comportamento vietato; solo se l’obbligo non verrà rispettato le forze dell’ordine applicheranno la sanzione amministrativa. Una primissima fase che ha come obiettivo la piena informazione delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso sulla nuova ordinanza.
Accanto a questa nuova ordinanza resterà in vigore l’altra ordinanza, emessa il 4 maggio 2011, che colpisce la clientela e la cui efficacia, prevista fino al 30 settembre 2011, viene prorogata fino al 31 gennaio 2012 – chiarisce l’assessore alla sicurezza Antonio Marco Dalla Pozza -: chi si fermerà per contrattare prestazioni sessuali continuerà ad essere sanzionato con 500 euro. Fino ad ora questo provvedimento, che ha all’attivo 575 sanzioni, ha visto la riduzione del fenomeno, che comunque non risulta debellato. L’amministrazione ha messo in atto anche altri sistemi per contrastare la prostituzione tra cui le iniziative dell’assessorato alla famiglia e alla pace che si occupa del sostegno e del recupero di vittime di reati legati alla prostituzione realizzando programmi di assistenza e integrazione sociale. Inoltre ricordo i progetti specifici come Vita nuova nel quartiere e Notti Tranquille con i quali 1150 agenti sono stati in servizio 4000 ore per contrastare la prostituzione identificando 250 persone.

“Il ministro Maroni, durante l’incontro con noi sindaci, aveva promesso l’emissione di una legge sulla sicurezza urbana entro luglio – conclude il sindaco chiarendo ulteriormente la necessità di emissione della nuova ordinanza -; in realtà non se ne parlerà fino a settembre e ottobre. Ho quindi ritenuto di procedere con la nuova ordinanza perché la città di Vicenza, specie dopo i recenti e gravi fatti di cronaca, non può e non vuole attendere oltre”.
 
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IL TESTO DELL'ORDINANZA
 
OGGETTO: nuove misure di contrasto al degrado della sicurezza urbana causato dal fenomeno della prostituzione su strada.
 
Verificato come, in forma dilagante, specifiche aree cittadine siano diventate, in particolare nelle ore serali e notturne ma non di rado anche di giorno, appannaggio di persone dedite alla prostituzione, con il conseguente accompagnarsi di personaggi e disagi che da sempre accompagnano tale attività e come interi tratti di strade pubbliche risultino, nei fatti, gestite come una proprietà privata  con persone che non  esitano a minacciare quanti, semplici cittadini, abbiano l’ardire di sollevare una qualche pur minima protesta;
 
Constatato come tale forma di occupazione della strada e di aree pubbliche o aperte al pubblico, sia imposta prepotentemente alla collettività ed in particolare modo ai residenti prossimi a tale aree che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri, per quanto attiene le giuste aspettative di un quieto vivere, quali grida, risate, rumori di frenate e porte d’auto sbattute a tutte le ore della notte, sporcizia, fazzoletti di carta e preservativi lasciati per terra quando non lanciati dentro i giardini delle abitazioni private,  persone con nudità esibite o, comunque, con abbigliamenti tali da determinare un senso di disagio e di progressivo degrado che deve essere affrontato in forma decisa per recuperare gli spazi perduti ed evitare i profondi disagi ai comuni cittadini; 
 
Visti gli esiti degli accertamenti di carattere anagrafico effettuati dalla polizia locale presso alcuni stabili situati all’interno ed in prossimità di queste specifiche aree e dai quali è risultato come numerosi appartamenti, frammisti ad altri normalmente abitati, siano in uso a decine di prostitute esercitanti la propria attività, in particolare nelle vie San Lazzaro, via Benedetto Marcello, via Catalani;
 
Preso atto anche dei numerosi e recenti esposti e segnalazioni di cittadini volte ad evidenziare tale disagio vissuto direttamente ed in prima persona e situazioni di irregolarità manifestantesi nello svolgimento della vita quotidiana, con danneggiamenti ed abusi della proprietà privata e degli spazi comuni dei condomini, tra le quali vengono appositamente segnalate viale San Lazzaro, corso San Felice, viale Verona, via Giordano, via dei Mille, via Rossini, via Mascagni, Borgo Casale, via Boito:
 
Verificati anche i risultati prodotti da specifici progetti posti in essere dall’Amministrazione Comunale sin dall’evidenziarsi di questo fenomeno e più precisamente dai progetti  “Vita Nuova nel Quartiere” e “Notti Tranquille” con l’impiego, nei vari turni, di 1150 Agenti con 4000 ore di servizio mirato soprattutto al contrasto della prostituzione e durante i quali si è giunti all’identificazione di oltre 250 persone, sia femminili che maschili, dedite alla prostituzione e operanti in area pubblica;
 
Constatato altresì che l’applicazione dell’Ordinanza Sindacale P.G.N. 43291 del 5 agosto 2008 e P.G.N. 30825 del  4 maggio 2011 finalizzate al contrasto della prostituzione su strada ed in particolare al pericolo causato alla circolazione stradale da parte di clienti a bordo di veicoli, nonostante sia stato stabilito in € 500 l’importo del pagamento in misura ridotta e nonostante siano stati intensificati i relativi controlli, ha portato all’elevazione di 575 verbali senza affievolire corrispondentemente il fenomeno;
 
Considerato comunque che l’Amministrazione Comunale, tramite il settore “Interventi sociali” ha già da tempo avviato azioni di sostegno e recupero delle vittime di reati legati alla prostituzione, in  particolare, concorrendo alla realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dall’art. 18 del TU 286 del 25.7.98, e che, dai dati in possesso dello stesso settore, emerge un leggero aumento della presenza della prostituzione su strada, legato al fenomeno della stagionalità, un aumento della presenza di soggetti extracomunitari di origine africana, spesso in condizioni di illegalità ed una diminuzione dell’età media dei soggetti che si prostituiscono;
 
Preso atto delle quotidiane notizie di liti, quando non di risse, lungo le vie pubbliche  o fuori dai locali notturni, fatti aventi spesso origine da motivi e soggetti legati al mondo della prostituzione, ed in particolare del gravissimo episodio criminale verificatosi in Borgo Casale nella serata di domenica 31 luglio u.s. sfociato in una violenta sparatoria in strada tra cittadini extracomunitari di origini albanesi, anche con pregiudizi a carico, riportanti gravi lesioni a causa di questioni attinenti al mercato dello sfruttamento della prostituzione;
 
Ritenuto pertanto di adottare ulteriori e nuove soluzioni per un maggior contrasto del disagio sociale derivante dalla prostituzione in area pubblica e aperta al pubblico;
 
Verificato, con esperienza derivante dall’attività di contrasto sinora posta in essere, come il massimo dell’efficacia venga raggiunto intervenendo direttamente sul fenomeno patogeno, ossia impedendo ai clienti di fermarsi  e disturbando “sul campo” i lavoratori e le lavoratrici del sesso ed impedendo,  in sostanza, il  possibile guadagno;
 
Considerato inoltre, come emerge dai controlli svolti e dai verbali di violazione amministrativa elevati, che l’esercizio della prostituzione in città si concentra nelle aree residenziali del centro abitato comprese nel perimetro delineato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia, e le vie Milano, viale Mazzini, via dei Cairoli, viale del Mercato Nuovo, viale Crispi, Strada delle Cattane, viale del Sole, viale del Sole raccordo nordovest, strada Padana verso Verona, via Vecchia Ferriera, strada della Carpaneda, nonché nelle vie e aree delimitate e comprese nel perimetro delineato da corso San Felice e Fortunato, viale Roma, viale Ippodromo, piazzale Bologna, l’intera area di Campo Marzo e nelle singole vie Ponte Furo, piazzetta San Giuseppe, piazzale della Stazione, viale Venezia, viale Eretenio, contrà Mure Pallamaio, viale Margherita, e nel perimetro compreso fra le vie dello Stadio, via Bassano, viale gg. Trissino, Campo de Nane, via Zanecchin;
 
Per quanto premesso,
 
Visto l’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;
 
Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell’Interno  in particolare l’articolo 2 che consente l’intervento sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, “ per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali …, lo sfruttamento della prostituzione …;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada ..., possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.”
 
Preso atto che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Vicenza in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, conformemente al disposto del succitato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ottenendone parere  positivo;
 
Vista la L. 24.11.1981 n. 689.
 
Visto lo Statuto del Comune di Vicenza.
 
Vista la nota orientativa dell’ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della corte costituzionale n.115 del 04/04/2011 in materia di ordinanze del sindaco adottate ai sensi dell’articolo 54 del tuel in data 13 aprile 2011.
 
Viste le note espresse dal Ministro degli Interni, a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità, in merito all’opportunità di adottare nel breve periodo un provvedimento legislativo atto a regolamentare definitivamente l’intera materia della sicurezza urbana tramite un testo unico che comprenda anche i provvedimenti antiprostituzione.
 
Ritenuto comunque, nelle more legislative, di dover prontamente intervenire nel contrasto al fenomeno della prostituzione su strada  per i motivi esposti in premessa, e che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell’art. 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ritenuto per gli stessi motivi di prorogare l’ordinanza P.G.N. 30825 del 4 maggio 2011 estendendone la validità alla data di scadenza prevista per la presente ordinanza, e precisamente al 31 gennaio 2012.
 
ORDINA
 
Sino al 31 gennaio 2012:
 
1) è fatto divieto dell’esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, e comunque di stazionare nei sottoelencati luoghi ingenerando la convinzione di esercitare l’attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento nelle aree residenziali del centro abitato comprese nel perimetro (questo compreso) delineato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia, e le vie Milano, viale Mazzini, via dei Cairoli, viale del Mercato Nuovo, viale Crispi, Strada delle Cattane, viale del Sole, viale del Sole raccordo nordovest, Strada Padana verso Verona, via Vecchia Ferriera, Strada della Carpaneda, nonché nelle vie e aree comprese nel perimetro (questo compreso) delineato da Corso S. Felice e Fortunato, Viale Roma, Viale Milano, Viale Ippodromo, Piazzale Bologna, l’intero Campo Marzo (da Viale Eretenio a Via Ippodromo) e nelle singole vie Ponte Furo, Piazzetta S. Giuseppe, Piazzale della Stazione, Viale Venezia, Viale Eretenio, contrà Mure Pallamaio, viale Margherita, e nel perimetro (questo compreso) delineato dalle vie dello Stadio, via Bassano, viale GG. Trissino, Campo de Nane, via Zanecchin.
 
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona, e/o  l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l’attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento. 
 
2) è fatto divieto a chiunque, nei luoghi sopra enunciati, di contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano la prostituzione con le modalità sopraindicate.
 
3) è prorogata la validità dell’ordinanza P.G.N. 30825 del 4 maggio 2011, parificando l’efficacia alla data di scadenza prevista per la presente ordinanza, e precisamente fino al 31 gennaio 2012.
 
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981.
 
Per quanto attiene la diversa quantificazione  del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con legge n. 125  del 24 luglio 2008, si provvederà con apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.
 
L’inottemperanza all’ordine dell’agente di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 C.P.
 
L’efficacia sanzionatoria dell’ordinanza rimane sospesa nei 2 giorni successivi all’entrata in vigore della stessa, durante i quali i trasgressori saranno informati sul contenuto del provvedimento, con l’obbligo di far cessare immediatamente i comportamenti vietati.
 
La sospensione dell’efficacia sanzionatoria dell’ordinanza per i primi 2 giorni successivi all’entrata in vigore della stessa non troverà applicazione nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all’ordine impartito dall’agente di cessare il comportamento vietato.
 
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno 6 agosto 2011.
 
Trasmette la presente ordinanza:
Al Prefetto di Vicenza, affinchè disponga le  misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
alla Questura di Vicenza;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza;
Al Comando Polizia Locale;
All’Albo Pretorio per la pubblicazione.
 
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Achille Variati

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